Corsi di Formazione Professionale
L’Ascom Conversano organizza Corsi di Formazione Professionale per la Sicurezza aziendale (ex Decreto Legislativo 81/2008) e Corsi di Formazione HACCP (rischi igienico sanitari).
- CORSO DI FORMAZIONE PER “RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.”
- CORSO DI FORMAZIONE PER “ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE”
- CORSO DI FORMAZIONE PER “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”
- CORSO DI FORMAZIONE PER “RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” (RLS)
- CORSI DI SICUREZZA PER LAVORATORI
- CORSI DI FORMAZIONE “HACCP”
- FORMAZIONE PER “ADDETTO ALIMENTARISTA” (EX LIBRETTO SANITARIO)
CORSO DI FORMAZIONE PER “RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.”
Art. 34 T.U. D. Lgs 81/08 CO. 2 - Accordo Stato Regioni del 21-12-2011
La Legge consente al Datore di lavoro di assumere i compiti di RSPP ma disciplina i casi in cui può farlo (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP ha l’obbligo formarsi ed aggiornarsi adeguatamente.
CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
- Aziende artigiane e industriali(1)fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecnichefino a 30 lavoratori
- Aziende della pescafino a 20 lavoratori
- Altre aziendefino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
CORSO DI FORMAZIONE PER “ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE”
D.M. n. 64 del 10/3/1998 – D. Lgs 81/08: art. 37 co. 9
Il Corso è rivolto a coloro che sono stati designati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. Il corso è anche rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente tali compiti.
La durata del corso per addetti antincendio è variabile in base alla classificazione delle attività lavorative riportata nel D.M. del 10 marzo 1998:
- CORSO A: Addetti antincendio in attività a rischio basso - 4 ore
- CORSO B: Addetti antincendio in attività a rischio medio - 8 ore
- le cause e le dinamiche degli incendi e le principali misure per prevenirli;
- le principali misure di protezione contro gli incendi e le procedure da adottare in caso di incendio o in caso di allarme;
- le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione, i sistemi di allarme, la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza.
CORSO DI FORMAZIONE PER “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO”
D.M. 388/03/ D. Lgs. 81/2008
Il D.M. 388/2003 stabilisce che le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
- Gruppo A:
- Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
- Gruppo B:
- Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Gruppo C:
- Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
Il Corso fornisce le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
Destinatari: lavoratori designati al Primo Soccorso.
CORSO DI FORMAZIONE PER “RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” (RLS)
Art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08
Il Corso di formazione vuole fornire le competenze e le conoscenze per svolgere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le attribuzioni previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
La durata minima dei corsi è di 32 ore.
CORSI DI SICUREZZA PER LAVORATORI
Art. 37 Decreto Legislativo 81/08 - Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti.
Formazione Generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti: danno, prevenzione, protezione concetti di rischio, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.
Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Durata:
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto
CORSI DI FORMAZIONE “HACCP”
(Hazard Analysis And Critical Control Points)
Regolamento (CE) 852/2004
Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti abbiano ricevuto una formazione in materia d'igiene alimentare.
Corsi di Formazione:
- Addetti che non manipolano alimenti. DURATA: 4 ORE
- Addetti che manipolano alimenti. DURATA: 8 ORE
- Responsabile industria alimentare. DURATA: 12 ORE
FORMAZIONE PER “ADDETTO ALIMENTARISTA” (EX LIBRETTO SANITARIO)
LEGGE REGIONALE N. 22/07 e s.m.i. - REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2008, n. 5
Al fine dell’ottenimento della documentazione attestante l’avvenuta formazione gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di n 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini dell’aggiornamento.
Argomenti:
- igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature;
- igiene della lavorazione:
- modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti;
- rischi per la salute legati al consumo di alimenti;
- valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo.
Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista è punito con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.